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Una decisione che cambia le regole, ma solo in parte. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è intervenuto sulle nuove norme pensate per limitare l’accesso dei minori ai siti per adulti, introducendo un elemento decisivo. Le regole volute da AGCOM restano valide, ma non potranno essere applicate automaticamente a tutte le piattaforme. Al centro della vicenda c’è il rapporto tra leggi nazionali e diritto europeo, un equilibrio delicato che spesso determina cosa è davvero possibile fare online. Il risultato è una sentenza che non blocca il sistema, ma ne ridefinisce i confini.

La vicenda nasce dalla delibera n. 96/2025 dell’AGCOM, adottata per applicare il cosiddetto “Decreto Caivano”. L’obiettivo è chiaro: obbligare siti e piattaforme a verificare l’età degli utenti per impedire ai minori l’accesso a contenuti per adulti. Una misura che il TAR ha giudicato legittima nel suo scopo, riconoscendo che la protezione dei minori è un principio fondamentale, sia nella Costituzione italiana sia nel diritto europeo.

Il problema, però, non riguarda il “cosa” ma il “come”. Secondo i giudici, l’AGCOM ha superato un limite importante: ha previsto che queste regole si applichino automaticamente anche alle piattaforme con sede in altri Paesi dell’Unione europea, senza seguire le procedure previste dalle norme comunitarie.

Qui entra in gioco il cosiddetto principio del “Paese d’origine”, stabilito dalla direttiva europea sul commercio elettronico. In base a questo principio, un servizio digitale è regolato principalmente dallo Stato in cui ha sede. Questo significa che l’Italia non può imporre direttamente nuove regole a una piattaforma con sede, per esempio, in un altro Stato membro, senza prima attivare un percorso preciso.

Quel percorso è molto rigido: lo Stato che vuole intervenire deve prima chiedere allo Stato di origine di agire, verificare che non lo faccia (o lo faccia in modo insufficiente) e poi notificare la propria intenzione sia a quel Paese sia alla Commissione europea. Solo dopo questi passaggi può introdurre misure restrittive.

Nel caso analizzato, questo iter non è stato rispettato. L’AGCOM aveva previsto un meccanismo automatico: dopo tre mesi dalla pubblicazione di una lista, le regole sarebbero entrate in vigore anche per i siti esteri. Il TAR ha ritenuto questa parte illegittima, perché elimina proprio quelle garanzie procedurali che servono a mantenere la cooperazione tra gli Stati europei.

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Le sentenze sottolineano un punto cruciale: queste procedure non sono un semplice passaggio burocratico da fare dopo, ma un requisito fondamentale prima di applicare qualsiasi restrizione. Saltarle significherebbe costringere le piattaforme ad adeguarsi immediatamente, senza che lo Stato di origine possa intervenire, rompendo il principio di fiducia reciproca tra Paesi dell’Unione.

Cosa cambia, quindi, nella pratica? Il sistema di verifica dell’età non viene cancellato. Rimane pienamente valido per gli operatori stabiliti in Italia, che devono continuare a rispettare gli obblighi previsti. Per le piattaforme con sede in altri Stati membri, invece, l’AGCOM dovrà prima seguire la procedura europea e solo successivamente, se necessario, potrà estendere le stesse regole.

Un altro aspetto importante riguarda il rapporto con le normative europee più recenti. Il TAR ha escluso un conflitto con il regolamento sui servizi digitali (Digital Services Act), chiarendo che, in assenza di un sistema unico europeo per la verifica dell’età, gli Stati possono adottare soluzioni proprie, purché rispettino il quadro giuridico dell’Unione.

In sostanza, questa decisione non ferma la tutela dei minori online, ma impone che venga applicata nel rispetto delle regole europee. È un equilibrio tra due esigenze: da un lato proteggere gli utenti più giovani, dall’altro garantire che le decisioni nazionali non violino i principi comuni su cui si basa il mercato digitale europeo.

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