Il governo Meloni ha messo nero su bianco una svolta normativa che segnerà il rapporto tra Italia e intelligenza artificiale per gli anni a venire. Con l’introduzione del nuovo articolo 437-bis del Codice Penale, approvato nel Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026, chi altera sistemi di AI ad alto rischio o omette di adottare le misure di sicurezza necessarie rischia fino a dieci anni di reclusione. Non si tratta di fantascienza normativa né di un provvedimento lontano dalla realtà quotidiana: è una risposta concreta ai rischi che l’intelligenza artificiale può rappresentare quando tocca ambiti critici come la sicurezza nazionale, le infrastrutture strategiche o la giustizia.
La norma italiana nasce formalmente come recepimento del Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il cosiddetto AI Act, che classifica i sistemi di AI in base al livello di rischio. Quelli ad alto rischio includono tecnologie utilizzate per l’identificazione biometrica remota, la gestione di infrastrutture critiche come trasporti ed energia, l’amministrazione della giustizia e i processi democratici. L’Unione Europea ha stabilito requisiti stringenti per questi sistemi: valutazione dei rischi, qualità dei dati, trasparenza assoluta, tracciabilità dei risultati e sorveglianza umana costante. Fin qui, nulla di rivoluzionario rispetto al quadro continentale.
Ma l’Italia ha deciso di fare un passo in più, innalzando l’asticella con l’introduzione di una responsabilità penale individuale. Mentre l’AI Act europeo prevede principalmente sanzioni amministrative, il nostro Paese ha scelto la strada del Codice Penale, equiparando l’omissione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale a reati già esistenti legati alla sicurezza sul lavoro o alla tutela della collettività. La pena base va da uno a cinque anni di reclusione, ma può arrivare fino a dieci in funzione del bene giuridico esposto a pericolo. E qui sta il punto cruciale: non è necessario che il danno si verifichi concretamente. Basta che sia stato creato un rischio ingiustificato per la sicurezza dello Stato o per i diritti fondamentali delle persone.
Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, ha voluto rassicurare sul perimetro di applicazione della norma, spiegando che non c’è nulla di automatico affidato all’intelligenza artificiale. Ogni utilizzo di sistemi critici sarà soggetto a un doppio vaglio tra pubblico ministero e giudice, con limiti stringenti per evitare abusi. Non saranno ammesse banche dati biometriche permanenti, e il riconoscimento facciale potrà essere attivato solo dopo la commissione di un reato e con autorizzazione dell’autorità giudiziaria. In altre parole, il governo vuole evitare derive alla Minority Report, dove la tecnologia decide autonomamente chi è colpevole e chi no.

Ma chi rischia davvero con questa nuova norma? Non il semplice utente che utilizza ChatGPT per scrivere una mail o Midjourney per generare immagini. La legge si rivolge esclusivamente a fornitori e deployer di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, ovvero coloro che sviluppano o implementano queste tecnologie in contesti professionali critici. Stiamo parlando di aziende che progettano algoritmi per il riconoscimento facciale nelle stazioni, che gestiscono sistemi di AI per la selezione del personale in grandi corporation, o che sviluppano strumenti di intelligenza artificiale per il settore della giustizia o della difesa. Per loro, la posta in gioco è altissima: un errore, una sottovalutazione dei rischi, un’omissione nelle procedure di sicurezza possono trasformarsi in un procedimento penale.
Anna Italiano, avvocato e collaboratrice dell’Osservatorio Artificial Intelligence, sottolinea che l’AI Act europeo imponeva già obblighi rigorosi per questi sistemi. L’Italia, con l’articolo 437-bis, aggiunge un livello di responsabilità penale che potrebbe aumentare la prudenza delle aziende, ma anche frenare l’innovazione in un settore in rapida evoluzione. È il dilemma classico di ogni regolamentazione tecnologica: come bilanciare sicurezza e progresso, tutela dei diritti e competitività economica.
Il provvedimento rafforza anche la tutela civile per i danneggiati, prevedendo meccanismi di risarcimento più accessibili per chi subisce conseguenze negative dall’uso improprio di sistemi di intelligenza artificiale. Questo significa che, oltre alla responsabilità penale, chi sbaglia potrebbe trovarsi a dover rispondere anche civilmente, con risarcimenti potenzialmente elevati. Un doppio binario sanzionatorio che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe spingere le aziende verso una cultura della compliance e della responsabilità.
La domanda che molti si pongono è se questa norma rappresenti un modello da seguire o un freno alla corsa tecnologica. Alcuni esperti la considerano un esempio virtuoso di come uno Stato possa tutelare i propri cittadini senza rinunciare alla modernizzazione. Altri temono che diventi un ostacolo burocratico, un ulteriore strato di complicazioni in un sistema già appesantito da incertezze normative. La verità probabilmente sta nel mezzo, e molto dipenderà da come la norma verrà applicata concretamente dai tribunali nei prossimi anni.
